martedì 3 gennaio 2012

Il diritto penale e i doveri sociali verso Dio



Il Prof. Mauro Ronco -in Cristianità n.360- descrive brillantemente il processo di secolarizzazione del diritto penale, segnalandone alcune peculiarità specifiche. Mauro Ronco - amplia e approfondisce il discorso di Benedetto XVI tenuto al Bundestag il 22 settembre scorso-, mettendo bene a fuoco il programma massimamente rivoluzionario del positivista giuridico Hans Kelsen. Cerco qui di trarne un riassunto per i lettori di Sivan.
Hans Kelsen,(1881-1973) (citato dal pontefice nel discorso al Bundestag lo scorso settembre) positivista estremo, è il padre di quel programma, per cui bisogna andare oltre il positivismo per quanto riguarda il diritto penale.
Nel campo penale la secolarizzazione,(che avviene a seguito del il positivismo giuridico) è stata compiuta completamente con l‘opera di Immanuel Kant (1724-1804), che ha sostituito la ragione umana universale al fondamento divino del diritto di punire.
La rivoluzione negando Dio trova comunque un ostacolo che, a tutta prima, sembra insormontabile: la ragione dell‘uomo. Su quest‘ultima sono stati fondati lo Stato liberale di diritto; il diritto positivo degli Stati; il diritto penale liberale. Il progetto di Kelsen è quello di negare la natura umana,
 a questo scopo vuole negare, dopo Dio, anche la ragione, consegnando la società all‘esplicarsi caotico delle forze e dei poteri materiali, rectius: dell‘uomo visto come semplice forza sensibile e materiale
Per Hans Kelsen  la società non è altro che un pezzo della natura, le cui leggi hanno le medesime caratteristiche di quelle che reggono la natura. 
 Questo è stato possibile a seguito delle scoperte del secolo XX, con lo sviluppo della legge naturalistica di causalità e la rinuncia di tali leggi alla pretesa dell‘assoluta necessità, per accontentarsi della nota della verosimiglianza statistica .Cosa significa tutto questo?
 Il principio di causalità nasce dall'idea che i fenomeni si susseguano unicamente in un processo di causa-effetto, e tutto ciò che non risponde a questa legge è dovuto al caso.
L'osservazione empirica (il metodo sperimentale inventato da Galileo Galilei di interrogare la natura mediante gli esperimenti) ci guida nell'individuazione dei nessi causali che sottostanno ai fenomeni che osserviamo.
Attraverso l'analisi delle cause è possibile (secondo la nostra visione) comprendere i meccanismi di funzionamento del mondo. A questa profonda convinzione dobbiamo la presunta superiorità di cui godono le cosidette Scienze Esatte (Fisica, Matematica per esempio) rispetto alle Scienze Umane (Psicologia, Medicina, ecc.) quasi che le seconde, le Scienze Umane, non siano così abili nell'individuare il filo razionale che lega i fenomeni.
Il metodo di indagine sperimentale della natura porta ad un'interpretazione deterministica della realtà. Ecco allora , nella misura in cui riusciamo a conoscere lo stato di un sistema possiamo predire, sulla base del principio di causalità, quale sarà l'evoluzione temporale di quel sistema.
Ma fino a che punto regge l'interpretazione causale della realtà? Se portata alle estreme conseguenze si arriva ad un conflitto con il libero arbitrio.
Ognuno di noi si percepisce, in quanto individuo, libero entro certi limiti di autodeterminarsi. Ma se tutto il mondo segue delle leggi puramente causali, supponendo di conoscere le leggi che regolano l'evoluzione temporale del mondo e le condizioni ad un certo istante (le condizioni iniziali) saremo in grado di predire il futuro di tutto il mondo ... compreso noi stessi. Ciò ha fatto pensare alcuni (i fautori più accesi di un'interpretazione deterministica della realtà) che la nostra autodeterminazione sia in realtà solo apparente e illusoria contrariamente a quello che ci sembra di percepire. Ecco come  la società (fatta di individui) diventa un pezzo della natura,L'uomo è portato ad agire in modo naturale ossia meramente istintivo la sua volontà non è più retta da una sana ragione aperta al soprannaturale ma indebolita dalle forza più  istintuali e materiali di cui anche il diritto penale risente.
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roberto

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